Festa della mamma, dal bonus nido agli sgravi contributivi e il condego parentale: tutti gli aiuti per le donne con figli

Domenica 12 Maggio 2024
Festa della mamma, dal bonus nido agli sgravi contributivi e il condego parentale: tutti gli aiuti per le donne con figli

Festa della mamma.

Il 12 maggio 2024 si festeggia la ricorrenza. Come sostegno a natalità e alle donne con figli, il governo - l'attuale e i precedenti - ha pensato a diversi tipi di bonus e aiuti economici.

Quattordicesima, a chi spetta: chi l'avrà a giugno e chi dovrà aspettare luglio. E come funziona per i pensionati

Bonus per le mamme, quali sono

Si va dal congedo partale all’assegno unico, dal bonus nido ai sostegni alle mamme con figli disabili a carico. Ecco come funzionano.

Bonus mamme

La legge di bilancio 2024 ha previsto il “Bonus mamme”: l’esonero della contribuzione previdenziale (9,19% della retribuzione), fino a un massimo di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici che hanno almeno tre figli. Per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche in presenza di due figli.

L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse, invece, le lavoratrici domestiche.  Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all’esonero dal mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d’anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.

Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell’ultimo figlio. Le lavoratrici interessate all’agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare la funzionalità che sarà resa disponibile sul portale, dalla data e con le modalità che saranno rese note con uno specifico messaggio. 

Assegno unico

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio:

  • fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni);
  • senza limiti di età per i figli disabili.

L’importo spettante varia in base:

  • alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
  • all’età e al numero dei figli;
  • alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro.

L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
  2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Congedo parentale

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali. 

E' rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (inclusi i lavoratori naviganti, marittimi e dell’aviazione civile, ex IPSEMA).

L'indennità di congedo non spetta a:

  • genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.
  •  

Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente. 

Nell'ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato -  di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio (circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122).

Bonus nido

Il bonus consiste in un contributo di sostegno al reddito introdotto dall’ articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L’importo del sussidio spetta in base al valore dell’ISEE minorenni relativo al minore per cui si presenta la domanda.

Il bonus è erogato direttamente dall’INPS su domanda del genitore/affidatario che sostiene l’onere della retta. Le istruzioni per presentare le domande per il 2024 sono contenute nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27, nel messaggio 2 marzo 2023, n. 889 nonché nel messaggio 11 marzo 2024, n. 1024.

Spetta alle famiglie con figli:

  • di età inferiore a tre anni (o che compiano tre anni nell’anno solare);
  • che frequentano un asilo nido pubblico o uno privato autorizzato o affetti da gravi patologie croniche certificate. Il genitore può presentare domanda anche dopo il compimento dei tre anni purché entro l’anno solare.

Di seguito, gli importi massimi concessi e i relativi importi mensili:

  • ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro all’anno (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro al mese per 11 mesi). Per non superare il tetto annuo di 3mila euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (272,73 euro). L’undicesima mensilità è pari a 272,70 euro;
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro all’anno (importo massimo mensile erogabile 227,27 al mese per 11 mesi). Per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (227,27 euro).L’undicesima mensilità è pari a 227,30 euro;
  • ISEE minorenni da 40.001 euro = 1.500 euro all’anno (importo massimo mensile erogabile 136,37 al mese per 11 mesi). Per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (136,37 euro). L’undicesima mensilità è pari a 136,30 euro.

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