Astrazeneca e risarcimento del danno, l’avvocato Vitali: «Ecco chi può chiederlo e come agire»

"La platea dei possibili fruitori dell’indennizzo è stata sensibilmente ampliata", sottolinea il professionista

Venerdì 10 Maggio 2024 di Alessandro Rosi
Astrazeneca e risarcimento del danno

Si può ottenere il risarcimento per chi ha subito dei danni dopo il vaccino Astrazeneca? «Dopo l'ammissione dell'azienda farmaceutica, secondo cui può causare un rarissimo effetto collaterale consistente in trombosi con complicazioni potenzialmente fatali, coloro che siano incorsi in tale complicazione potrebbero certamente agìre per il risarcimento del danno», sottolinea l'avvocato civilista Paolo Vitali.

Si va da qualche migliaio di euro fino a milioni. Ogni situazione, naturalmente, va esaminata diversamente perché presenta profili differenti. «La regola fondamentale è trattare caso per caso - specifica il professionista -. Un approccio predeterminato ed uniforme conduce sempre a pure indicazioni indicative».

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Come procedere?

La persona che avesse subito danni a causa della vaccinazione può ricorrere a due diversi rimedi, eventualmente cumulandoli.

Quali sono i rimedi?

Il primo rimedio, si basa sul carattere in taluni casi obbligatorio ed in altri raccomandato della vaccinazione contro il Covid-19. La legge prevede, in questi casi, un indennizzo a carico dello Stato. Il riferimento normativo è l’art. 1 della legge n. 210/1992, secondo cui “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato”. Con il decreto legge n. 4/2022 all’articolo in questione è stato aggiunto un articolo 1 bis, secondo cui “L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana”.

 

Chi può agire?

La platea dei possibili fruitori dell’indennizzo è stata sensibilmente ampliata poiché l’indennizzo può essere richiesto non solo da coloro che abbiano subito un danno in forza di vaccinazione obbligatoria (ad esempio, il personale sanitario) ma anche da coloro che abbiano scelto volontariamente di vaccinarsi sulla base delle raccomandazioni dell’autorità sanitaria italiana. La percezione dell’indennizzo da parte dello Stato - che consiste in un assegno vitalizio e di carattere reversibile per la durata di quindici anni - dipende dall’esito positivo di un procedimento amministrativo che va avviato dall’interessato presso la ASL competente in ragione del luogo di residenza.

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La seconda via?

Il secondo rimedio, è invece, risarcitorio. Per norma generale il danno arrecato ad un diritto – nel nostro caso al diritto alla salute e all’integrità psico-fisica – da una condotta dolosa o colposa da chiunque posta in essere deve essere risarcito. In caso di esercizio di un’attività pericolosa, quale potrebbe essere considerata la produzione e la commercializzazione di vaccini, la legge prevede che il danneggiato dimostri solo il nesso causale tra l’attività o il prodotto e il danno patito. Nel caso della vaccinazione contro il Covid-19 sarà necessario ma anche sufficiente dimostrare che la complicanza (la trombosi) si è manifestata nel tempo immediatamente successivo all’assunzione del vaccino.

 

L'azienda farmaceutica può essere assolta?

La casa produttrice del vaccino potrebbe sottrarsi alla responsabilità solo provando rigorosamente di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: prova tutt’altro che agevole poiché la giurisprudenza tende ad interpretare la norma applicabile (l’art. 2050 del codice civile) in senso molto stringente, sino a sfiorare la responsabilità oggettiva. Inoltre, la stessa casa produttrice del vaccino in questione potrebbe essere chiamata a rispondere in via risarcitoria secondo le particolari regole che tutelano ogni consumatore dai danni causati da prodotti difettosi: mi sembra una via non particolarmente agevole per una molteplicità di ragioni che non possono essere trattate in questa sede.

 

Si può agire in entrambi i modi?

Le due vie - quella indennitaria e quella risarcitoria – possono essere cumulate. La giurisprudenza lascia emergere molti casi in cui l’importo dell’indennità è stato sottratto da quello del risarcimento tutte le volte che l’indennizzo sia stato già pagato. Non mi risulta, però, che lo Stato, una volta pagata l’indennità, abbia un diritto di rivalsa nei confronti del produttore. Ne consegue che, in forza della giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12567/2018, il danneggiato dovrebbe poter cumulare risarcimento ed indennizzo. In caso contrario, la casa produttrice del vaccino si arricchirebbe a danno della collettività perché l’importo pari all’indennizzo – pagato dallo Stato e, quindi, da tutti noi - verrebbe sottratto al risarcimento dovuto, con ingiustificato ed irragionevole beneficio del danneggiante.

 

Quanto si può ottenere di risarcimento?

Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale può variare in maniera considerevole da caso a caso in ragione di molteplici variabili quali l’età della persona danneggiata, la gravità della lesione all’integrità psicofisica, la professione svolta, e così via.

 

Se la persona è morta? Come nel caso della ragazza Camilla?

In questo caso, i familiari del defunto potranno richiedere allo Stato un’indennità una tantum, che si attesta intorno ai 77.000 euro oppure potranno chiedere di godere del trattamento di reversibilità dell’indennità riconosciuta. Sotto il profilo risarcitorio, invece, i familiari potranno agire avverso la casa produttrice del vaccino per i danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente causati loro dalla morte del congiunto. Se la persona vaccinata sia deceduta dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla complicanza trombotica, gli eredi potranno anche agire per ottenere il danno biologico e morale patito dal defunto. Il diritto al risarcimento, infatti, è sorto in capo alla persona vaccinata e ha fatto parte del suo patrimonio, sebbene, in ipotesi, per pochi giorni o comunque per un periodo limitato. Gli eredi, quindi, hanno diritto al danno direttamente loro causato dalla morte del congiunto ma anche, in via ereditaria, al diritto al risarcimento spettante la loro dante causa.

 

Quanto si può ottenere di indennizzo?

L’indennizzo, a seconda della gravità del caso, varia, ad oggi, da Euro 1.740 ad Euro 1.949 a bimestre. Peraltro, va tenuto conto che a tale indennizzo si può aggiungere ad altri indennizzi previsti dalla legge e che il suo ammontare è soggetto a revisione in caso di aggravamento della malattia. Da tenere bene in considerazione che il termine per richiedere l’indennizzo è triennale, decorrente dal momento in cui l’avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno e della sua indennizzabilità.

Ultimo aggiornamento: 12 Maggio, 00:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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