«Lavori di casa, parità uomo-donna»
Cassazione: il "casalingo" va risarcito

Martedì 18 Novembre 2014
Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi in Mani di Fata
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VENEZIA - Una nuova "voce" si aggiunge a carico delle assicurazioni quando devono calcolare le somme da liquidare ai mariti coinvolti in incidenti: ad avviso della Cassazione, deve essere indennizzato anche il loro mancato aiuto domestico, dovuto alle lesioni riportate nel sinistro, perché non si può dare per scontato che le mansioni da "colf" ricadano solo sulle mogli. Anzi, sottolinea la Suprema Corte, una tesi del genere - sostenuta dalla Corte di Appello di Venezia - «è contraria al fondamentale principio giuridico di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia», principio al quale, «in mancanza di prove contrarie», «è ragionevole presumere che i cittadini conformino la propria vita familiare».



Con queste considerazioni, gli ermellini - sentenza 24471, presidente Alfonso Amatucci, relatore Marco Rossetti - hanno bocciato la teoria dei magistrati "serenissimi" che ritengono che «non rientra nell'ordine naturale delle cose che il lavoro domestico venga svolto da un uomo». Sulla scia di questo presupposto, a un marito era stato negato il risarcimento del danno patrimoniale in relazione al suo mancato contributo alle incombenze domestiche in seguito a un brutto incidente stradale che lo aveva immobilizzato dal novembre 2001 al settembre 2003.



Per la Corte veneziana una domanda del genere è del tutto campata per aria dovendosi dare per scontato che un uomo, in forza dell'ordine «naturale delle cose», si disinteressi «completamente di qualsiasi attività domestica». I supremi giudici hanno replicato che questo ragionamento è permeato di «illogicità» perché - «a prescindere da qualsiasi considerazione circa l'esistenza o meno d'un ordine "naturale" delle cose: felix qui potuit rerum cognoscere causas» - non «è certo madre natura a stabilire i criteri di riparto delle incombenze domestiche tra i coniugi». «Tale riparto - osserva la Cassazione - è ovviamente frutto di scelte soggettive e di costumi sociali, le une e gli altri nemmeno presi in considerazione dalla Corte di Appello».



E, comunque, bisogna sempre presumere che in casa ognuno dei coniugi faccia la sua parte - quantomeno «per le sue personali esigenze» - per cui deve essere risarcito il forzato venir meno di tale apporto al disbrigo del menage familiare. Nel caso affrontato, in un incidente stradale un marito aveva riportato la frattura scomposta del bacino, commozione cerebrale e distorsione del ginocchio e oltre ai danni alla sua attività lavorativa aveva chiesto all'assicurazione di risarcire anche «la perduta possibilità di attendere alle occupazioni domestiche».



Ora la Corte di Venezia dovrà procedere alla valutazione di questa parte del danno, così come chiesto dal signor Augusto P. (52 anni), senza più appellarsi all'ordine naturale delle cose a vantaggio delle assicurazioni.
Ultimo aggiornamento: 19 Novembre, 08:33
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