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Martedì 21 Maggio 2013  /  ultimo aggiornamento h 17:54

Proroga dei pagamenti per le persone fisiche

 
   
di Oliviero Franceschi

Scadenza al 9 luglio. Dopo ferragosto con il 4 per mille in più
Più tempo per fare bene i conti per tutte le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti agli studi di settore: la scadenza naturale è stata spostata alla prima decade di luglio e addirittura dopo ferragosto se si paga con la maggiorazione del 4 per mille. Chiarimenti a raffica per molti altri temi. Ecco il punto delle ultimissime da conoscere..
Proroga per i versamenti
Tutte le persone fisiche e i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali si applicano gli studi di settore possono eseguire i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 9 luglio 2012. La scadenza originaria, era fissata all’ormai passato 18 giugno. Dopo il 9 luglio i contribuenti potranno ancora versare le imposte fino al 20 agosto 2012, ma dovranno applicare la consueta maggiorazione del 4 per mille: in pratica, su un importo di tasse di mille euro, 4 euro in più. Anche per questo secondo appuntamento c’è dunque stata una proroga consistente dato che in precedenza l’appuntamento con il fisco era per il 16 luglio 2012. Il differimento dei termini è stato concesso a causa dei ritardi nell’approvazione degli studi di settore e nella complessità generale degli adempimenti in primis con le novità della “cedolare secca”.
Detrazione lavori occhio al bonifico
Fisco a doppia faccia: se da una parte con la Circolare n. 19/2012 è stato facilitato l’ottenimento del bonus del 36% (con l'entrata in vigore del decreto Sviluppo passerà al 50%) sui lavori di ristrutturazione edilizia (come abbiamo visto la scorsa settimana), dall’altra con la risoluzione n. 55 del 7 giugno 2012 viene negata la detrazione nell’ipotesi di bonifico incompleto. Com’è noto per usufruire della detrazione Irpef occorre pagare l’impresa con bonifico indicando il codice fiscale dell’acquirente, la partita Iva dell’impresa e il riferimento normativo nella causale alla Legge 449/1997. Secondo l’Agenzia non può essere riconosciuta la detrazione del 36% se la causale del bonifico bancario non contiene questi tre elementi. La rigidità dell’amministrazione nasce dal fatto che in mancanza di tali dati le banche e le Poste italiane non possono effettuare la ritenuta del 4% sull’importo che si sta pagando ai beneficiari. Sempre secondo il fisco l’incompletezza dei dati non può essere neppure colmata successivamente inviando alla banca dove è stato effettuato il bonifico, il codice fiscale, il numero di partita Iva e gli estremi della norma di legge, soluzione che invece era stata avallata in precedenza. Insomma fisco implacabile con chi sbaglia e omette le indicazioni richieste..
Disabili ed auto
Com’è noto esistono delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un veicolo da parte dei cittadini disabili, i quali possono rateizzare l’agevolazione in quattro rate. A questo proposito può succedere che il disabile muoia prima di avere usufruito di tutte le rate di cui aveva diritto. In questo caso però, secondo l’amministrazione, gli eredi possono riportare tutte le rate residue nell’Unico presentato per conto del deceduto. Nel modello andrà indicata la loro somma e non dovrà essere compilata la casella relativa al numero della rata. Sempre sullo stesso tema, la Circolare 19/2012 ha chiarito che le agevolazioni fiscali ai fini Irpef e Iva per l’acquisto dei veicoli dei disabili, spettano una sola volta nel quadriennio nel caso in cui il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico perché esportato all’estero. Infatti il trasferimento dell’auto in un altro Stato non è sufficiente per accedere nuovamente all’agevolazione prima della scadenza del termine dei quattro anni. Viceversa ciò è possibile con la cancellazione del veicolo dal Pra a seguito di demolizione perché inutilizzabile.
Genitori separati e detrazione per i figli
Quando il figlio che era stato affidato alla madre, divenuto maggiorenne, va a vivere con il padre, la detrazione per figli a carico deve comunque essere divisa al 50% tra i genitori separati. Il chiarimento è arrivato con la Circolare n. 19 E del 1° giugno 2012. Secondo l’amministrazione, infatti, la convivenza con il padre con il compimento dei diciotto anni non può essere equiparata all’affidamento. Mentre perciò la madre aveva potuto nel periodo precedente la mutata residenza usufruire al 100% della detrazione per figli a carico, il padre può al massimo avere diritto al bonus per il 50%. Nulla impedisce però, sempre secondo il fisco, l’accordo tra i genitori per attribuire la detrazione a quello che ha il reddito complessivo più elevato. Sempre nel caso di genitori separati l’amministrazione ha spiegato che quando il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l’altro genitore, l’ulteriore detrazione per famiglie numerose di 1.200 euro spetta esclusivamente e per l’intero importo al genitore con quattro figli.
Terapie bonus 19%
Via libera alla detrazione Irpef del 19% per la frequenza di corsi di ippoterapia e musicoterapia finalizzati alla riabilitazione di portatori di handicap. Tuttavia, per poter fruire della deduzione delle spese sostenute, occorre la prescrizione di un medico che attesti la loro necessità per la patologia del disabile e la fattura di un centro specializzato da cui risulti che le prestazioni siano state effettuate direttamente da personale medico o sanitario specializzato oppure sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Hanno collaborato Daniele Cuppone e Alberto Martinelli

Domenica 24 Giugno 2012 - 16:17    Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Giugno - 10:10
 
   

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