Pensioni. L’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che maturano nel 2024 i requisiti per Quota 103, la pensione anticipata flessibile che si può richiedere con 62 anni di età e 41 di contributi e che decidono di rimanere a lavoro slitta.
Di 7 mesi per dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del privato, di 9 per i dipendenti del pubblico. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1107/2024: il differimento dipende dall’allungamento delle finestre mobili operato dalla legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024).
Il messaggio dell'Inps
Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 140, della legge di Bilancio 2024, spiega il messaggio dell'Inps, «i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima».
I tempi dell'esonero contributivo
Di conseguenza, spiega l’Inps, la prima decorrenza utile dell’incentivo al posticipo del pensionamento relativo a chi raggiunge i requisiti nel 2024 (gennaio) non potrà essere anteriore al:
- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
- 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.