Cassazione: nessuna comunicazione per trasporto invalidi nelle preferenziali, basta il contrassegno esposto in maniera visibile

La segnaletica all'ingresso di una corsia preferenziale
Per il trasporto disabili con un veicolo dotato di relativo pass si possono utilizzare le corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e non è necessario effettuare...

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Per il trasporto disabili con un veicolo dotato di relativo pass si possono utilizzare le corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva al comune proprietario della strada. Questo indipendentemente dal regolamento locale e a patto, però, di esporre in maniera ben visibile il contrassegno invalidi sul cruscotto. A sottolineare questo principio, parzialmente espresso in altre sentenze, è stata la Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, con il recente pronunciamento numero 24015. Nel chiarire e commentare gli effetti dell’ordinanza, gli esperti del periodico All-In Giuridica, spiegano: quando si decide di imboccare una preferenziale per trasportare un invalido verso una determinata destinazione “è sufficiente l’esposizione del contrassegno invalidi nella parte anteriore del veicolo. L’Ente locale non può imporre ulteriori obblighi informativi, ma deve procedere all’approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione”.

Il caso in oggetto ha visto soccombere, viene spiegato, il Comune di Milano in un ricorso presentato da un automobilista residente in altra città, multato nonostante il pass esposto. Questi aveva trasportato il padre invalido, percorrendo lungo il tragitto una corsia riservata ai mezzi pubblici. Strada, appunto, imboccata senza aver inoltrato la comunicazione preventiva prevista dal regolamento sindacale (ordinanza numero 441 del 24 aprile 2015 e successiva determinazione dirigenziale numero 51/2015). Il ricorso contro la contravvenzione emessa tramite strumentazione elettronica, respinto dal Giudice di Pace e in secondo grado dal Tribunale del capoluogo lombardo, è stato invece accolto dalla Cassazione. I giudici hanno ricordato come “il cosiddetto ‘contrassegno invalidi’, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale. In modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio. E, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno ma è estesa a tutto il territorio nazionale”.

Quindi, sottolinea la sentenza, l’utilizzo del pass “non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell’ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico”. Quest’ultimo è rappresentato dall’articolo 381 del Regolamento del Codice della Strada che, appunto, disciplina le modalità di rilascio del pass invalidi “avente natura e funzione di un’autorizzazione in deroga, la quale deve essere resa nota attraverso l’esposizione - nella parte anteriore del veicolo - del contrassegno invalidi, senza che possano essere imposti ulteriori obblighi con ordinanza degli enti locali implicanti la comunicazione preventiva della targa del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida”. A completamento del quadro, rammentano i giuristi del periodico online del gruppo Seac, la Cassazione ha ricordato il recente indirizzo secondo cui “non può opporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, essendo, anzi, onere di tale ente di procedere all’approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione”.

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Il Gazzettino