La contesa sui Tigli: anche il Consiglio di Stato respinge gli ambientalisti. Pronte le motoseghe del Comune

Seconda batosta per i ricorrenti: nessuna perizia, richiesta considerata inammissibile

Mercoledì 28 Febbraio 2024 di Loris Del Frate
La contesa sui Tigli: anche il Consiglio di Stato respinge gli ambientalisti. Pronte le motoseghe del Comune

PORDENONE - Comune versus ricorrenti contro l'abbattimento dei tigli nell'ex fiera, 2 - 0. Già, perché dopo la vittoria al Tar l'amministrazione comunale con il proprio ufficio legale vince anche il primo round al Consiglio di Stato. Ieri, infatti, è stato notificato il decreto con il quale i giudici rigettano - perché inammissibile - la richiesta di accertamento tecnico preventivo e misure cautelari "ante causam" in relazione alla sentenza breve del Tar del Friuli Venezia Giulia.

In pratica non sarà eseguito, come richiesto dagli avvocati dei ricorrenti, Veronica Dini e la pordenonese Rosanna Rovere, con una procedura d'urgenza, la misurazione dell'età dei tigli dell'ex fiera. Una percorso legale "ardito" (come aveva sottolineato il Gazzettino) visto che il ricorso in appello, vero e proprio, non era stato ancora consegnato, cosa che dovrebbe essere accaduta solo ieri.


LA STRADA
Gli avvocati sostenuti dall'associazione il Tiglio Verde, proprio a fronte della necessità di fare in fretta e mettere dei paletti contro il taglio delle piante a fronte dei tempi del Consiglio di Stato ed essendo il Comune pienamente legittimato dalla sentenza del Tar ad andare avanti, avevano presentato mercoledì della settimana scorsa la richiesta di procedere ad un accertamento preventivo di dendrocronologia per misurare l'età degli alberi. Un perito a testa, più uno super partes scelto dai giudici del Consiglio di Stato. Questa era stata la richiesta, alla quale, ovviamente, si era opposto il Comune con l'avvocatura interna retta da Fulvia Bressan e Francesca Mussio.


SECONDA BOTTA
In tempi velocissimi è arrivato il decreto della quarta sezione del Consiglio di Stato che ancora una volta ha dato ragione al Comune rigettando la richiesta. Ma c'è di più. I giudici hanno anche specificato che - oltre a negare l'accertamento tecnico - non è possibile accogliere neppure le misure cautelari, ossia la sospensiva della sentenza del Tar. Perché? "Perché - spiegano - l'articolo 61 comma 7, esclude espressamente la tutela cautelare ante causam nel giudizio di appello". Insomma, un'altra botta nei denti che fa male soprattutto a fronte della mobilitazione che si era vista in questi giorni. Il decreto, dunque, ha dichiarato inammissibile l'istanza, spiegando, però, che questo fatto non pregiudica la possibilità da parte dei richiedenti di proporre il rituale ricorso in appello con l'annessa richiesta delle misure cautelari, ossia la sospensiva.

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COSA ACCADE
Di sicuro questo decreto ha colpito duro i ricorrenti e senza dubbio lo scoramento generale è salito ancora, ma in ogni caso resta aperta l'unica strada possibile, ossia quella di presentare il ricorso "regolare" chiedendo la sospensiva. I tempi, però, possono essere decisamente più lunghi e quindi per i tigli è sempre più facile che arrivi la motosega prima che l'istanza in appello venga fissata. In più il Comune, già legittimato dalla sentenza del Tar ad andare avanti, ha incassato pure un secondo punto determinante per proseguire con il cronoprogramma che prevede, una volta recintato il cantiere dell'ex fiera, di abbattere le piante. Facile intuire che l'amministrazione sceglierà questa strada anche a fronte di questa seconda vittoria. Ai ricorrenti resta solo la strada ordinaria con i tempi tecnici previsti dagli appelli di questo tipo, anche se i giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato nel decreto che "trattandosi di opere finanziate dal Pnrr ne consegue anche l'accelerazione dei giudizi amministrativi".

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