Affitti brevi, stretta del Governo contro il “far west”: minimo 2 notti e dalla terza casa partita Iva obbligatoria

In arrivo anche l'obbligo del Codice identificativo nazionale

Giovedì 7 Settembre 2023
Affitti brevi, stretta del Governo contro il “far west”: minimo 2 notti e dalla terza casa partita Iva obbligatoria

Stretta sul turismo in Italia in arrivo. Il disegno di legge sugli affitti brevi che si sviluppa in 8 articoli si pone l'obiettivo di «fornire una disciplina uniforme a livello nazionale nonché di contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel settore, definisce i principi in materia di locazioni per finalità turistiche». È quanto viene spiegato nella bozza del ddl, trasmessa ieri sera, secondo quanto si apprende, dal ministero del Turismo, guidato da Daniela Santanchè, alle parti interessate (le associazioni di categoria e degli inquilini, i sindaci delle città metropolitane, le Regioni). Si tratta di una seconda stesura che l'Adnkronos ha potuto visionare in cui si cerca dunque di limitare il più possibile il far west degli affitti brevi con misure, considerate stringenti rispetto al passato, come l'obbligo del Codice identificativo nazionale e il limite di soggiorno minimo fissato in due notti nei centri storici delle città metropolitane.

Nel testo messo a punto dal ministro, che dovrebbe presentarlo a breve in Cdm, per limitare il più possibile il far west degli affitti brevi, si introduce l'obbligo del Codice identificativo nazionale, altrimenti detto Cin che va a soppiantare il Cir, quello regionale laddove sia stato adottato. Un presupposto fondamentale per «assicurare la tutela della concorrenza, della sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità». I Cin devono contenere anche l'indicazione del numero di posti letto disponibili secondo quanto dichiarato nella relativa istanza, che viene presentata dal locatore. E con l'assegnazione del Cin il ministero del Turismo, inserisce le unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche e le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere nella banca dati nazionale che è pubblica e liberamente consultabile sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Chi lo possiede è quindi autorizzato a tutti gli effetti a esercitare tale attività tanto è che «i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci pubblicati nei propri portali, il Cin dell'unità immobiliare». Un obbligo stringente visto che colui che fosse privo del Cin può subire una sanzione pecuniaria da 800 euro a 8.000 euro.

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Tra le principali novità del disegno di legge allo studio del ministro del Turismo Daniela Santanché che a breve dovrebbe presentarlo in Cdm la definizione della durata minima del soggiorno che viene fissata ad un minimo di «due notti consecutive», una norma questa molto attesa dagli albergatori. Il tetto delle due notti si applica però solo nei centri storici dei comuni capoluoghi delle città metropolitane, un perimetro di applicazione, dunque, che sembrerebbe abbastanza circoscritto. Chi dovesse contravvenire al rispetto del limite dei due pernottamenti, con una locazione concessa per una sola notte, sarà punito con multe da 1.000 a 5.000 euro. Una vera e propria 'strettà riguarda il numero degli appartamenti in quanto «il regime fiscale per gli affitti brevi svolti per finalità turistiche possono riguardare non più di due appartamenti», altrimenti si presume che l'attività venga svolta in forma imprenditoriale e scatta un'altra forma di tassazione.

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Tra gli altri paletti imposti per legge anche il fatto che l'unità immobiliare deve essere ubicata «in un luogo diverso da quello di residenza della parte conduttrice». Altro punto nodale previsto dal ddl riguarda l'obbligo di riscossione della tassa di soggiorno, che fino ad oggi non riguardava gli affitti brevi ma solo alberghi e B&B e viene esteso anche «ai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare e di gestione di portali telematici qualora abbiano incassato il canone o il corrispettivo», «nonché ai contratti di albergo, alloggio, o comunque diversamente denominati, conclusi con le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere». Non è trascurabile la definizione di regole per «chiunque eserciti l'attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale, direttamente o tramite società che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero di gestione di portali telematici» che viene soggetto, anche ai fini fiscali, alla disciplina generale dell'imprenditore, nonché all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) del comune del territorio in cui viene svolta l'attività, pena l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000 euro.

Ultimo aggiornamento: 21:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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